Condizioni Generali di Acquisto

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1    Ordine e Conferma di Ordine

1.1 Tutti gli ordini effettuati dall’Acquirente sono soggetti alle presenti Condizioni Generali di Acquisto, salvo quanto diversamente concordato per iscritto. Qualsiasi altra condizione o qualsiasi altro termine, scritto o non scritto, non troverà applicazione anche se non espressamente rifiutato dall’Acquirente.

1.2 Il Fornitore deve confermare l’ordine per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine mediante l’invio di una mail all’indirizzo mail da cui ha ricevuto l’ordine. Se il Fornitore non conferma l’ordine entro tale termine, l’Acquirente può revocare l’ordine. L’ordine effettuato dall’Acquirente, le presenti Condizioni Generali di Acquisto di Servizi e qualsiasi condizione aggiuntiva e particolare (se negoziata e accettata per iscritto) tra le Parti costituisce l’intero contratto stipulato tra le stesse in relazione ai servizi ivi indicati (il “Contratto”).

1.2 Qualsiasi modifica, variazione, correzione o aggiunta relativa all’ordine dell’Acquirente non è vincolante per l’Acquirente, a meno che tale modifica, variazione, correzione o aggiunta non sia stata accettata per iscritto da un rappresentante autorizzato dell’Acquirente.

1.3 I preventivi o le stime dei costi fornite dal Fornitore sono vincolanti e a spese del Fornitore, salvo quanto diversamente concordato per iscritto dalle Parti prima della creazione del preventivo o della stima dei costi.

2    Conclusione del contratto/modifica del contratto

2.1 Gli ordini, così come ogni relativa modifica o integrazione del presente documento, devono essere effettuati per iscritto a meno che non sia stato accordato altrimenti.

2.2 Gli accordi orali di qualunque tipo, incluse le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali di Acquisto, devono essere ratificati per iscritto affinché abbiano effetto. Modifiche ed integrazioni all’ordine effettuate oralmente o telefonicamente diverranno vincolanti una volta confermati per iscritto (anche E-mail).

2.3 DIENG si riserva il diritto di recedere dall’Ordine. Nel caso in cui vengano aperte procedure concorsuali contro il Fornitore o nel caso in cui DIENG venga a conoscenza di circostanze che possano sollevare seri dubbi sulla solvenza o il merito creditizio del Fornitore, o sulla capacità di adempiere del fornitore, DIENG potrà, senza pregiudizio di altri diritti o rimedi, cancellare tutti gli esistenti Contratti di Fornitura con il Fornitore o effettuare i pagamenti subordinandoli alla  preventiva consegna o alla messa a disposizione di idonea garanzia o altrimenti dichiarare, con effetto immediato, tutti i crediti risultanti dalla relazione di affari esistente.

3    Consegna

3.1 Deviazioni dagli Ordini saranno autorizzate solamente con il nostro preventivo consenso scritto.

3.2 Le date concordate e le tempistiche dei servizi e delle consegne sono vincolanti e sono da considerarsi termine essenziale per l’adempimento. Una tempistica o una data di consegna si considererà come rispettata solamente quando i beni verranno ricevuti da DIENG. I ritardi saranno considerati inadempimento automatico senza la necessità di sollecito. Qualora i ritardi siano prevedibili e si verifichino, il Fornitore informerà immediatamente per scritto DIENG.

3.3 Qualora il Fornitore non consegni i beni o fornisca i servizi entro il periodo di grazia concesso da DIENG, DIENG potrà, senza preavviso, rifiutare l’accettazione e recedere dal Contratto di Fornitura o pretendere il risarcimento per l’inadempimento. DIENG potrà inoltre recedere dal Contratto di Fornitura anche qualora il Fornitore non sia responsabile per il ritardo. I costi sostenuti da DIENG causati dall’inadempimento, in particolare quelli relativi alla copertura della vendita, saranno addebitati al Fornitore.

3.4  Se le date e i termini di fornitura dei servizi concordati non sono rispettati per ragioni che non siano al di fuori del controllo del Fornitore, l’Acquirente – senza pregiudizio per qualsiasi altra pretesa ulteriore e per il risarcimento dei danni ai sensi delle presenti condizioni e della legge applicabile – potrà richiedere il pagamento di una penale pari all’1% a settimana fino ad un importo massimo pari al 10% del valore dei servizi forniti in ritardo; è fatto salvo il diritto dell’Acquirente al risarcimento di ulteriori danni subiti in conseguenza del ritardo.

3.5 L’accettazione incondizionata di una consegna o un servizio non implica la rinuncia di DIENG al diritto di richiedere il risarcimento del danno relativo alla ritardata consegna o servizio.

3.6 In linea di principio le consegne parziali non saranno permesse a meno che DIENG non vi acconsenta per iscritto.

3.9 Il Fornitore dovrà assicurare che i beni spediti a DIENG siano pienamente conformi le specifiche.

3.10 Blocchi di produzione dovuti a eventi inevitabili (forza maggiore) daranno diritto a DIENG a recedere dagli Ordini e dai Contratti di Fornitura. In alternativa, le scadenze di consegna e di pagamento saranno estese in linea con la durata del ritardo nel caso in cui tutti gli ostacoli all’accettazione delle consegne possano essere ripartiti equamente.

4    Prezzi 

4.1 I prezzi elencati nell’Ordine sono da considerarsi fissi. I prezzi dovranno includere tutte le spese connesse alla consegna o i servizi effettuati dal Fornitore e si intenderanno nella valuta contenuta nell’Ordine.

4.2 Il Fornitore dovrà pagare per tutti i danni da trasporto causati da imballaggio inadeguato.

4.3 Ogni consegna dovrà essere corredata da un DDT contenente le informazioni specifiche dell’ordine. Spedizioni parziali e spedizioni integrative di beni dovranno essere descritte in tali documenti di trasporto e nelle relative fatture.

4.4 Il Fornitore dovrà includere nella consegna tutta la documentazione necessaria a proprie spese (e.g. dichiarazione di conformità UE (cosiddetto marchio CE) o altre dichiarazioni UE del produttore) a patto che tale documentazione sia richiesta per legge. Ogni Fornitore acconsente a fornire la dichiarazione di origine/Certificato di Origine sulla base delle richieste di DIENG relative a ciascuna consegna.

4.5 Il Fornitore sosterrà il rischio relativo ai beni finché non vi sarà accettazione dei beni da parte di DIENG o dal suo rappresentante autorizzato nel luogo in cui i beni devono essere consegnati come stipulato nell’ordine.

4.6 La titolarità dei beni consegnati sarà trasferita a DIENG successivamente alla consegna. Ogni prolungata ritenzione della titolarità in capo al Fornitore dovrà essere esclusa.

5    Fatturazione

5.1 Numero di ordine, descrizione puntuale dei beni e numero di codice di DIENG dovranno apparire in tutta la corrispondenza, documenti di consegna, fatture etc.

5.2 Una fattura separata dovrà essere emessa per ciascun ordine e per ciascuna consegna.

5.3 A meno che non sia stato accordato altrimenti, il pagamento dovrà essere effettuato nei termini dettagliati nel rispettivo ordine. I termini di pagamento sono da ritenersi validi a patto che la consegna e la fattura siano privi di difetti ed errori.

6    Diritti di proprietà industriale

6.1 Il Fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà industriale di terze parti è violato nella presente consegna. Qualora venga sporta un’azione contro DIENG per tale violazione, il Fornitore dovrà manlevare ed indennizzare DIENG dalle suddette azioni e dovrà altresì sostenere i costi e gli oneri relativi a tale azione. Il Fornitore sarà responsabile per tutte le azioni risultanti dalla lesione di un diritto di proprietà industriale ed applicazioni di diritti di proprietà industriale relativi all’uso dei prodotti consegnati dal Fornitore. Il Fornitore dovrà indennizzare e manlevare DIENG e tutti i suoi clienti diretti ed indiretti da tali pretese.

6.2 Tutti i documenti consegnati, in particolare dati, software, materiali, disegni e altri disegni o modelli (di seguito i “Materiali”), che DIENG rende disponibili a Fornitore per l’adempimento dell’Ordine, rimarranno di proprietà di DIENG e dovranno essere trattati con la dovuta cura dal Fornitore. DIENG deterrà tutti i relativi diritti su di essi. I Materiali non potranno essere usati per scopi differenti da quelli legati all’Ordine o copiati o messi a disposizione di terze parti senza il preventivo consenso scritto di DIENG. I prodotti fabbricati utilizzando i Materiali secondo le nostre specifiche o con un nostro contributo considerevole in termini di sviluppo, potranno essere forniti a terze parti solo dietro il nostro preventivo consenso scritto.

7    Garanzia

7.1 Il Fornitore garantisce che i servizi forniti sono conformi alle specifiche concordate, nonché alle specifiche e agli standard previsti dalla legge. L’Acquirente è tenuto a notificare al Fornitore per iscritto qualsiasi vizio o non conformità del servizio entro 14 giorni lavorativi (sabato escluso) dalla scoperta del vizio o della non conformità avvenuta durante l’ordinaria attività commerciale. A condizione che l’Acquirente rispetti i requisiti di cui sopra, il Fornitore rinuncia al proprio diritto di respingere reclami basati sulla notifica tardiva dei vizi.

7.2. Durante tale periodo, il Fornitore è tenuto ad effettuare, senza alcun costo per l’Acquirente, ogni attività di manutenzione e riparazione ritenuta necessaria dall’Acquirente in relazione ai lavori e ai servizi oggetto del Contratto, e a sostituire tutte le parti che possano essere difettose.

In aggiunta ai rimedi di cui sopra, l’Acquirente avrà diritto a richiedere il risarcimento per qualunque danno o perdita subito dall’Acquirente e/o soggetto terzo in conseguenza della fornitura di servizi non conformi a quanto concordato tra le Parti.

7.3 Non verranno effettuate ispezioni sui beni in arrivo. DIENG si riserva il diritto di effettuare controlli a campione. Difetti palesi, come scostamenti delle quantità e consegne difettose o errate si considereranno come sollevati se un reclamo verrà sporto al Fornitore entro 60 giorni dall’arrivo dei beni nel luogo di scarico o entro 60 giorni dall’arrivo dei beni allo stabilimento di produzione. Nel caso di difetti occulti, il reclamo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla scoperta e dentro il periodo di garanzia. Il Fornitore rinuncia ai propri diritti di opporre eccezioni a reclami tardivi riguardanti i defetti. Il Fornitore accetta che DIENG utilizzi direttamente i prodotti per assemblarli ulteriormente all’interno di prodotti di DIENG.

7.4 Il periodo di garanzia sarà 24 mesi a decorrere dalla consegna a DIENG. Per reclami relativi a difetti effettuati durante il periodo di garanzia, incluso il mancato rispetto dei dati garantiti e l’assenza delle qualità garantite, a seguito di una richiesta di DIENG, il Fornitore dovrà immediatamente e senza costi aggiuntivi (inclusi anche tutti i costi addizionali) rettificare tali difetti o sostituire i prodotti difettosi con prodotti di pieno valore e privi di difetti. DIENG sarà l’unica parte che potrà scegliere il tipo di attività supplementare. i.e. rettifica dei difetti sostituzione della consegna. Inoltre, DIENG avrà pieno diritto di sporgere azione ai sensi della garanzia. In ogni caso, il Fornitore dovrà sostenere tutte le spese necessarie per per rettificare i difetti o sostituire la consegna, inclusi in particolare i materiali ed il costo della manodopera per la rimozione ed il riassemblaggio nei prodotti finiti di DIENG unitamente ai costi di collaudo e di trasporto.

7.5 Qualora non sia ragionevole per DIENG ottenere la rettifica di un difetto dal Fornitore a causa di urgenti esigenze operative, DIENG avrà diritto ad ottenere la rettifica del difetto da una terza parte a spese del Fornitore senza includere un periodo di grazia.

8    Responsabilità

8.1 Il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni di qualunque tipo subiti da DIENG direttamente o indirettamente come risultato di una consegna difettosa o aventi come causa il Fornitore.

8.2 Nel caso in cui vengano danneggiate persone o proprietà di terze parti come risultato di una condotta attiva o omissiva del Fornitore, e pertanto venga sporto reclamo contro DIENG, DIENG avrà diritto di rivalsa verso il Fornitore.

8.3 Il Fornitore sarà responsabile verso i sub-fornitori come se l’attività fosse da lui direttamente svolta.

8.4 DIENG (inclusi i suoi organi, dirigenti e altri dipendenti) non sarà responsabile, indipendentemente dalle cause, per danni indiretti o collaterali, relativi ad un difetto, nonché di ogni qualsivoglia lucro cessante. Le restrizioni sopra indicate si applicheranno anche per responsabilità extracontrattuale, tranne che per danni risultanti da lesioni personali o morte, dolo o colpa grave.

9    Responsabilità da prodotto, eccezione e copertura assicurativa

9.1 Laddove il Fornitore sia responsabile per danni causati da prodotti, quest’ultimo dovrà risarcire DIENG a prima richiesta da domande di risarcimento provenienti da terze parti qualora la causa del danneggiamento sia ritenuta essere all’interno dell’area di competenza del Fornitore.

9.2 Come parte di questa obbligazione, il Fornitore dovrà rimborsare DIENG di tutti i costi sostenuti per il richiamo del prodotto effettuato da DIENG. DIENG informerà il Fornitore delle misure di richiamo che verranno effettuate.

9.3 Al fine di soddisfare le sopradette pretese e tutte le altre pretese che potrebbero emergere in relazione al prodotto, il Fornitore acconsente a stipulare un’assicurazione generale e una per la responsabilità da prodotto. Se richiesto da DIENG, il Fornitore dovrà far sì che la compagnia di assicurazione in questione informi DIENG della sussistenza della copertura.

10   Assistenza e riparazioni

10.1 Il Fornitore dovrà assicurare un servizio di riparazione e manutenzione con esperti qualificati per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla consegna del prodotto in questione.

10.2 Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità della sostituzione delle parti originali per un periodo di almeno 5 anni successivi alla consegna del prodotto in questione. Nel caso in cui il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità della sostituzione delle parti originali, il Fornitore dovrà rifornire DIENG con le corrispondenti parti di ricambio che soddisfino le originali in termini di forma, funzione e compatibilità. In tal caso, il Fornitore dovrà informare DIENG per iscritto con almeno sei mesi di anticipo.

11   Materiali e documenti forniti dall’Acquirente

11.1 Il Fornitore non dovrà utilizzare o commercializzare o rendere in qualunque forma disponibili a qualsiasi terza parte segreti industriali di DIENG, dati o disegni comunicatigli da DIENG ovvero ogni altra specifica tecnica di fornitura o disegno funzionale divulgato in relazione all’esecuzione dei Contratti di Fornitura per scopi che non siano quelli indicati   nei Contratti di Fornitura o negli Ordini. Attraverso idonee previsioni contrattuali il Fornitore dovrà assicurare che la presente obbligazione di confidenzialità sia imposta anche ai propri dipendenti e subfornitori.

11.2 Gli obblighi di riservatezza descritti in questo Articolo sono validi per tutta la durata di ogni Contratto e per i 2 anni successivi alla conclusione del rapporto contrattuale tra il Fornitore e l’Acquirente.

12   Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico

12.1 Il Fornitore deve eseguire le proprie attività in conformità ai regolamenti vigenti riguardanti la responsabilità amministrativa delle società, e in particolare, alle previsioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, nel rispetto dei principi di etica commerciale e delle previsioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231 dell’Acquirente, di cui il Fornitore è a conoscenza.

13   Foro competente, legge applicabile

13.1 A meno che non sia stato espressamente accordato altrimenti, tutti i rapporti legali tra il Fornitore e DIENG saranno soggetti alla Legge italiana (con deroga della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale dei Beni).

12.2 Il Fornitore acconsente irrevocabilmente che tutte le controversie connesse al presente accordo che le parti non siano in grado di risolvere entro un ragionevole lasso di tempo, siano risolte esclusivamente dal Foro di Pisa. Il Fornitore acconsente in questa sede a utilizzare tale Foro come esclusivo e rinuncia a sollevare ogni eccezione circa la giurisdizione o la competenza o al fatto che il procedimento sia trattato non dal giusto Foro.

14   Miscellanea

14.1 Le modifiche e le integrazioni alle Condizioni Generali di Acquisto ed ai Contratti di Fornitura conclusi su tali basi ed ai relativi allegati deve esser effettuata per iscritto. Le presenti disposizioni sostituiscono tutti i precedenti accordi verbali o accessori.

14.2 I diritti e le obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto e nei contratti di Fornitura conclusi sulle loro basi e sui relativi allegati non possono essere trasferiti a terze parti.

14.3 Nel caso che alcune previsioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto risultino essere prive di efficacia, l’efficacia delle rimanenti previsioni non sarà pregiudicata. In tal caso, le parti acconsentono a sostituire le previsioni inefficaci con le previsioni legalmente permesse che più si avvicini a quella inefficace

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Via Caprera 100, 56023
Loc. Navacchio, Cascina (PI)
ITALIA

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